Normativa ETS2

Introduzione all'EU ETS

Il sistema EU ETS (European Emission Trading Scheme) L'EU ETS (European Emission Trading Scheme) è il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; il principale strumento adottato dall’Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione, con lo scopo di favorire l’adozione di tecnologie più efficienti e l’uso di combustibili sostenibili. Tale sistema è stato introdotto e disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).

ETS 2

L'ETS 2 funziona in parallelo all'attuale sistema ETS e ha un proprio mercato delle quote emissive che partirà dal 2027, con propri meccanismi di stabilizzazione del prezzo e specifici Soggetti regolamentati, per i quali non sono previsti rilasci gratuiti di quote.

Alcune delle attività propedeutiche all'avvio e al corretto funzionamento del nuovo sistema - quali la richiesta delle autorizzazioni a emettere e il monitoraggio delle emissioni storiche - devono essere attuate già a partire dal 2024.

I Soggetti regolamentati del nuovo sistema sono coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili (solidi, liquidi e gassosi) nei citati settori finali d'uso, per fini di combustione.

In base alla legge europea sul clima del 30 giugno 2021, i Paesi membri dell’Unione Europea si sono impegnati a conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Come tappa intermedia, l’UE si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli registrati nel 1990.

In coerenza con questo obiettivo, nel 2023 è stata adottata la revisione della direttiva ETS. Tra le modifiche apportate, è stato esteso il campo di applicazione ai settori dell’edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori indicati nell’allegato I-bis del D.Lgs 47/2020 e s.m.i. che recepisce nell’ordinamento italiano la normativa ETS.

Come per il sistema ETS 1, le emissioni prodotte nei settori ricompresi nell’ambito di applicazione dell’ETS 2 devono essere monitorate, comunicate alle autorità competenti e compensate con un analogo quantitativo di quote. È utile precisare che le quote ETS 2 saranno distinte da quelle ETS 1 e potranno così avere un valore economico differente.

Tuttavia, a differenza del sistema ETS 1, tali obblighi non ricadono sul titolare dell’attività ricompresa nell’ambito di applicazione dell’ETS 2, ma sulla persona fisica o giuridica che immette in consumo i combustibili utilizzati per lo svolgimento di queste attività, e che risulta debitrice dell’accisa secondo la vigente normativa fiscale (“soggetto regolamentato”).

La disciplina ETS 2 prevede che dal 2025 abbia inizio la fase di monitoraggio delle emissioni, con riferimento all’anno solare 2024. Solo dalle forniture per l’anno 2027, o più precisamente dai volumi forniti assoggettati al pagamento delle accise per l’anno 2027, sarà richiesto ai soggetti regolamentati la compensazione delle emissioni prodotte.

Introduzione all'EU ETS

Il sistema EU ETS (European Emission Trading Scheme) L'EU ETS (European Emission Trading Scheme) è il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; il principale strumento adottato dall’Unione Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione, con lo scopo di favorire l’adozione di tecnologie più efficienti e l’uso di combustibili sostenibili. Tale sistema è stato introdotto e disciplinato dalla Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).

Soggetti regolamentati

I soggetti coinvolti nell'ETS2 devono rispettare questi obblighi principali:

In quanto soggetto tenuto al versamento delle accise per il gas naturale venduto ai clienti finali, Eco Trade riveste il ruolo di soggetto regolamentato su cui ricadono gli obblighi della normativa ETS 2.

A partire dal 1° gennaio 2025, sarà necessario ottenere un’autorizzazione per operare nelle attività regolamentate e garantire il rispetto delle norme sullo scambio di quote di emissione.

Dal 2025, entro il 30 aprile di ogni anno, sarà obbligatorio comunicare i dati sulle emissioni dell’anno precedente alla Commissione Europea, secondo il regolamento UE 2018/2066.

L’ETS 2 sarà operativo a partire dal 2027. Il primo passo in questa direzione è tuttavia previsto già nel 2025 con le attività di monitoraggio e di segnalazione delle emissioni. A partire dal 2028, poiché il sistema ETS 2 richiede agli emettitori di CO2 operanti nei settori indicati dalla norma di compensare le proprie emissioni attraverso l'acquisto di quote, sarà introdotto l'obbligo di sostenere il costo di una "quota di emissione" per ogni tonnellata di CO2 generata.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero dell’Ambiente https://www.ets.minambiente.it/ets2/

Allegati
 Allegato I direttiva ETS estratto_dlgs147_2024 Clicca per scaricare il PDF
 Elenco Crf Clicca per scaricare il PDF
 RETAIL Modulo ETS2 Clicca per scaricare il PDF

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