Imposte Gas Naturale

ACCISA SULLE FORNITURE DI GAS NATURALE – espressa in Euro/mc, articolata per zona geografica e per scaglioni di consumo

Imposte sul gas aggiornate a Marzo 2019; c€/m3 per le accise e aliquote percentuali per l’IVA (fonte: www.arera.it/it/dati/gp30.htm)

IMPOSTE

USI CIVILI

USI INDUSTRIALI

FASCIA DI CONSUMO ANNUO

< 120 m3

120-480 m3

480-1.560 m3

> 1.560 m3

< 1,2 M(m3)

> 1,2 M(m3)

ACCISA

Normale

4,40

17,50

17,00

18,60

1,2498

0,7499

Territori ex Cassa del Mezzogiorno (1)

3,80

13,50

12,00

15,00

1,2498

0,7499

ADDIZIONALE REGIONALE(2)

Piemonte

2,20000

2,58000

2,58000

2,58000

0,62490

0,52000

Veneto

0,77470

2,32410

2,58230

3,09870

0,62490

0,51650

Liguria

– zone
climatiche C e D

2,20000

2,58000

2,58000

2,58000

0,62490

0,52000

– zona climatica E

1,55000

1,55000

1,55000

1,55000

0,62490

0,52000

– zona climatica F

1,03000

1,03000

1,03000

1,03000

0,62490

0,52000

Emilia-Romagna

2,20000

3,09874

3,09874

3,09874

0,62490

0,51646

Toscana

2,20000

3,09870

3,09870

3,09870

0,60000

0,52000

Umbria

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

Marche

1,55000

1,81000

2,07000

2,58000

0,62490

0,52000

Lazio

– territori ex Cassa del Mezzogiorno (1)

1,90000

3,09900

3,09900

3,09900

0,62490

0,51600

– altre zone

2,20000

3,09900

3,09900

3,09900

0,62490

0,51600

Abruzzo

– zone climatiche E e F

1,03300

1,03300

1,03300

1,03300

0,62490

0,51600

– altre zone

1,90000

2,32410

2,58230

2,58230

0,62490

0,51600

Molise

1,90000

3,09870

3,09870

3,09870

0,62000

0,52000

Campania

1,90000

3,10000

3,10000

3,10000

0,62490

0,52000

Puglia

1,90000

3,09800

3,09800

3,09800

0,62490

0,51646

Basilicata

1,90000

2,58228

2,58228

2,58228

0,62490

0,62490

Calabria

1,90000

2,58200

2,58200

3,09900

0,62490

0,51650

IMPOSTE

USI CIVILI

USI INDUSTRIALI

FASCIA DI CONSUMO ANNUO

< 120 m3

120-480 m3

480-1.560 m3

> 1.560 m3

< 1,2 M(m3)

> 1,2 M(m3)

ALIQUOTA IVA (%)

10

10

22

22

10(3)

10(3)

(1) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
(2) L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
(3) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l’aliquota è quella ordinaria.

IVA

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali e applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 22% sugli importi relativi a tutti i consumi annui.
Resta in vigore il diritto all’IVA ridotta, pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo agricolo e manifatturiero.
Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull’Imposta Erariale o sull’IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui Regimi Fiscali Agevolati. Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise: è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più per la somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione acqua calda (T1).
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 22% sulla parte eccedente. La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti, connessioni) sono soggetti all’aliquota ordinaria.

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